Statuto

STATUTO FONDAZIONE “ENRICO MATTEI”

  • Art. 1

E’ costituita la “Fondazione Enrico Mattei”, con sede in Matelica (Mc), in Via Fidanza n. 15.

  • Art. 2

(Soci)

Sono soci fondatori e fanno parte del Consiglio della Fondazione:

– un rappresentante della famiglia Mattei;

– il Sindaco pro tempore di Matelica o suo delegato.

  • Art. 3

(Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è formato da beni conferiti in donazione da Enti o privati, dai contributi di Enti pubblici.

Esso risulta inizialmente costituito:

– contributo del Comune di Matelica di Euro 5.164,56 (10.000.000 di lire);

– donazione della Signora Mattei consistente in documenti, oggetti, cimeli ed altro, secondo

apposito inventario.

Qualora e per qualsiasi evento la Fondazione dovesse cessare, il suo patrimonio sarà devoluto al Comune di Matelica.

  • Art. 4

(Scopi)

La Fondazione non ha scopo di lucro: promuove o favorisce ricerche, studi, convegni e pubblicazioni, anche a livello internazionale, sulle opere e la figura di Enrico Mattei, con particolare riguardo a:

  1. a) l’influsso della sua attività economica, sociale e politica all’interno del movimento democratico e cristiano del quale fu protagonista;
  2. b) il ruolo svolto in riferimento all’espansione dell’impresa pubblica, inserita nel quadro di una economia internazionalmente aperta, sviluppatasi in Italia dal periodo della ricostruzione in poi;
  3. c) l’incidenza della sua attività di imprenditore pubblico sulla formazione di una classe dirigente economica dello Stato in grado di commisurare gli spazi di crescita professionale alle caratteristiche tecnologiche della produzione;
  4. d) avvio di una nuova concezione della cooperazione economica internazionale tra Paesi industrializzati e Paesi produttori di petrolio, nel quadro di una politica di sviluppo diretta a perseguire più elevati livelli di equilibrio economici;
  5. e) proposizione e sviluppo di un lavoro di ricerche e studi tra i giovani, perché traggano profitto, per un miglior futuro, da tutti gli ammaestramenti di Enrico Mattei, elargendo anche borse di studio intitolate a suo nome e premiando i ricercatori e gli studiosi più autorevoli.
  • Art. 5

(Organi)

Gli organi della Fondazione sono:

– il Consiglio d’Amministrazione;

– il Presidente;

– il Segretario Generale;

– il Revisore del Conto;

– il Comitato degli Esperti.

Il Consiglio può nominare un Presidente onorario senza diritto di voto.

  • Art. 6

(Consiglio d’Amministrazione)

La Fondazione è retta dal Consiglio d’Amministrazione che è composto da cinque membri, in carica per cinque anni e, comunque, per un periodo non superiore alla durata del Consiglio Comunale che li ha eletti. Disposizione che vale anche in caso di surroga di Consiglieri in carica.

I Consiglieri possono essere riconfermati.

Fanno parte del Consiglio d’Amministrazione:

– il Sindaco pro tempore della Città di Matelica, o suo delegato;

– un membro della famiglia Mattei, nominato dal Sindaco su indicazione della famiglia stessa;

– tre membri nominati dal Consiglio Comunale di Matelica (di cui uno in rappresentanza della minoranza);

Il Consiglio d’Amministrazione elegge, nella prima seduta, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale.

Al Consiglio d’Amministrazione possono partecipare, su specifico invito e senza diritto di voto, un rappresentante del Comitato degli Esperti, un rappresentante dell’Ente Nazionale Idrocarburi S.p.A. e gli ex Presidenti della Fondazione.

Al Consiglio d’Amministrazione possono partecipare, su specifico invito e senza diritto di voto, esperti utili per la discussione degli argomenti trattati nelle sedute dell’organo.

Al Consiglio d’Amministrazione compete ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio d’Amministrazione attua l’indirizzo generale di attività della Fondazione, formula i programmi e ne cura la realizzazione, predispone la relazione e i bilanci preventivi e consuntivi.

Il Presidente deve sottoporre al Consiglio d’Amministrazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ogni esercizio finanziario.

Il Consiglio d’Amministrazione dovrà essere convocato almeno una volta l’anno; in via straordinaria, qualora almeno due consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente.

Il Consiglio d’Amministrazione nomina un Revisore del Conto, con le funzioni e la durata di cui all’art. 9 del presente Statuto.

Le sedute del Consiglio d’Amministrazione sono valide, se sarà presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati; le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Ai componenti il Consiglio d’Amministrazione non spetta alcuna indennità.

Possono essere riconosciuti rimborsi spese con le modalità deliberate dal Consiglio d’Amministrazione.

Ove ritenuto opportuno, il Consiglio d’Amministrazione può far redigere, e quindi sottoporre all’approvazione, un regolamento interno.

  • Art. 7

(Il Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, ne promuove ogni attività, convoca e presiede il Consiglio d’Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; collabora con il medesimo nella direzione della Fondazione.

  • Art. 8

(Il Segretario Generale)

Il Segretario Generale compila e sottoscrive i processi verbali delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione; spedisce gli inviti per le adunanze e svolge ogni attività inerente al suo incarico; è responsabile delle relazioni pubbliche con Enti, Istituzioni, autorità nazionali ed internazionali.

Nello svolgimento dei compiti statutari, lo stesso può usufruire della collaborazione, a titolo gratuito, del Segretario Generale del Comune di Matelica.

  • Art. 9

(Revisore del Conto)

Il Revisore del Conto è nominato dal Consiglio d’Amministrazione.

Il Revisore esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e ne riferisce al Consiglio d’Amministrazione, almeno annualmente, entro un mese dall’approvazione dei relativi atti deliberativi.

Il Revisore rimane in carica cinque anni e, comunque, fino alla durata del Consiglio d’Amministrazione che lo ha eletto; può essere riconfermato solo per un secondo mandato consecutivo.

Al Revisore del Conto non spetta alcuna indennità.

Possono essere riconosciuti rimborsi spese con le modalità deliberate dal Consiglio d’Amministrazione.

  • Art. 10

(Comitato degli Esperti)

Il Comitato degli Esperti è composto da persone particolarmente qualificate nel campo delle attività della Fondazione.

I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio d’Amministrazione, restano in carica per cinque anni e, comunque, fino alla naturale scadenza del Consiglio d’Amministrazione che li ha eletti e possono essere riconfermati.

Sono chiamati a collaborare all’impostazione ed all’organizzazione dei programmi, alla valutazione dei risultati, nonché all’opportuna diffusione dei medesimi.

Possono far parte del Comitato degli Esperti della Fondazione tanto persone fisiche di particolare ed indiscussa professionalità e cultura, quanto rappresentanti di Enti pubblici e privati, Istituti di Credito e Associazioni, la cui attività sia connessa con i fini della Fondazione e che ne facciano richiesta scritta.

Sull’accettazione di tale richiesta decide insindacabilmente il Consiglio d’Amministrazione a maggioranza dei componenti.

Ai componenti il Comitato degli Esperti non spetta alcuna indennità.

Possono essere riconosciuti rimborsi spese con le modalità deliberate dal Consiglio d’Amministrazione.

  • Art. 11

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme relative alle Fondazioni, contenute nel codice civile.

Fondazione Enrico Mattei Matelica

Piazza Enrico Mattei 7

62024 Matelica (MC)

presidente@fondazioneenricomatteimatelica.it

vicepresidente@fondazioneenricomatteimatelica.it

segretario@fondazioneenricomatteimatelica.it

0737-787270

Foto: Archivio Storico ENI

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